Jop, opportunita' per fare... Centro
Si tratta di agevolazioni per aziende dell'Unione che vogliano investire in Europa centrale
Jop significa Joint Venture Programme e prevede finanziamenti della Comunita' europea per agevolare la costituzione, lo sviluppo e il rafforzamento di joint-venture all'interno dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale.
In effetti, prevede finanziamenti per:
1. Attivita' di esplorazione delle opportunita' commerciali (per identificare eventuali progetti d'interesse generale e partner disponibili). I beneficiari possono essere le Camere di commercio, le Associazioni di categoria, Confederazioni industriali, ecc. La Commissione europea rimborsa le spese di organizzazione di seminari, workshop, studi di mercato finalizzati alla ricerca di partner nei Paesi dell'Europa centro - orientale. Per la realizzazione di queste attivita' la Commissione eroga un contributo a fondo perduto fino a 100mila Ecu.
2. Operazioni preliminari alla costituzione di una joint-venture (per studi di pre fattibilita' e fattibilita'). In questo caso viene accordato un anticipo a tasso zero fino al 50% delle spese ammissibili e fino a un massimo di 75mila Ecu. Se la joint-venture non viene costituita entro dodici mesi l'anticipo deve essere rimborsato. Se viene, invece, costituita, e' possibile ottenere l'erogazione del restante 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 150mila Ecu nonche', dietro particolare autorizzazione da parte della Commissione, la conversione dell'intero ammontare di un contributo a fondo perduto.
3. Capitale per creazione, rinnovamento o ampliamento di joint-venture. Il finanziamento, erogato dalla Commissione europea tramite assunzione di una partecipazione al capitale, non puo' essere superiore al 20% del capitale sociale della joint-venture, fino ad un massimo di 2 milioni di Ecu. Tale partecipazione al capitale da parte della Commissione e' subordinato ad un co-finanziamento di un intermediario finanziario per un importo almeno pari a quello della Commissione.
4. Assistenza tecnica (per rafforzare il capitale umano tramite specifiche misure di formazione del personale e trasferimento di know how). Il supporto comunitario puo' raggiungere un massimo di 250mila Ecu ed e' rappresentato da un contributo a fondo perduto sino al 50% dei costi sostenuti.
A tutte queste iniziative possono partecipare imprese aventi la sede o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea e imprese dei Paesi ammissibili dell'Europa centrale e orientale, ovvero: Albania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Ungheria, Slovenia, Paesi della Confederazione Russa (a breve sara' possibile anche la partecipazione di tutti gli Stati appartenenti alla Confederazione degli Stati Indipendenti). E' accordata una preferenza alle piccole e medie imprese. Inoltre sono ammesse anche joint-venture precedentemente costituite.
Per accedere ai benefici finanziari del Programma occorre sottoporre il progetto all'approvazione di una delle Istituzioni finanziarie nazionali abilitate. Se valutata positivamente la domanda verra' poi inoltrata alla Commissione europea.
Per il biennio '98-2000 sono a disposizione 20 milioni di Ecu.
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MAIS E GRANOTURCO TRANSEGNICI: ECCO IL REGOLAMENTO PER L'ETICHETTA
E' in vigore dal 1° settembre ma ci sono delle eccezioni. La Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ha pubblicato il regolamento relativo all'etichettatura di alcuni prodotti alimentari contenenti soia e granturco geneticamente modificati.
Questo regolamento (1139/98) lascia praticamente invariate le disposizioni comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari ma dispone che i prodotti e gli ingredienti alimentari destinati al consumatore finale che contengano Dna o proteine derivate da mais o soia sottoposti a modificazioni genetiche, debbano obbligatoriamente specificare nell'etichetta, accanto o in calce all'indicazione degli ingredienti, la scritta "prodotto con granturco (o soia) geneticamente modificato/a".
Sono esclusi da questa normativa gli additivi alimentari, gli aromi e i solventi da estrazione usati nei prodotti alimentari, nonche' i prodotti fabbricati ed etichettati a norma di legge all'interno della Comunita' od importati e messi in libera pratica prima dell'entrata in vigore del regolamento (1° settembre '98). Infine, per i prodotti commercializzati con etichettatura conforme al regolamento 1813/97, l'applicazione delle nuove disposizioni puo' essere rinviata fino a sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.
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